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Giovedì 18 Ottobre 2007

"Relazione alla Commissione Difesa della Camera dei Deputati nella seduta del 17 ottobre, dell’on. Alberto Stramaccioni, relativa al disegno di legge riguardante la riforma del Codice penale militare di pace."    sdgsdg

Il codice penale militare di pace, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, sebbene abbia subìto nel corso degli anni diverse modifiche a seguito di interventi legislativi e della Corte costituzionale, necessita di una profonda rivisitazione che tenga conto della professionalizzazione delle Forze armate e della connessa sospensione della leva, nonché del crescente impegno nazionale nel contesto di missioni internazionali. 
La presente proposta di legge, alla luce di tale esigenza, conferisce al Governo la delega per l’adozione del nuovo codice penale militare di pace, abrogando quello attualmente vigente. 
Nel corso della mia relazione mi soffermerò sui principi fondamentali che ispirano tale riforma e sulle principali novità introdotte dalla riforma stessa.


Il provvedimento opera un intervento sistematico, razionalizzando la legge penale militare, senza ampliare la nozione di reato militare e mantenendone immutato l’ambito soggettivo di applicazione, in linea con la previsione dell’articolo 103, terzo comma, della Costituzione, secondo cui i Tribunali militari “in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate”.
In particolare, viene confermata la disposizione del vigente codice penale militare di pace per la quale costituisce reato militare qualunque violazione della legge penale militare e qualunque reato qualificato come tale dalla legge, fermo restando che la determinazione delle fattispecie di reato militare da mantenere nel nuovo codice è stata effettuata previa individuazione degli interessi definibili come militari e ritenuti meritevoli di tutela penale, rispettando il canone della ragionevolezza secondo i parametri indicati dalla Corte costituzionale. 
Ciò premesso, le novità più significative introdotte dalla presente proposta di legge riguardano gli aspetti di seguito evidenziati: 
- le condizioni di procedibilità, con l’introduzione della querela, in aggiunta alla richiesta del comandante di corpo, per alcuni reati contro la persona e il patrimonio, quali ad esempio la minaccia, l’ingiuria, le lesioni personali lievissime, il furto d’uso di cose di tenue valore e l’appropriazione indebita di cose smarrite, al fine di realizzare un adeguato bilanciamento dei diritti della parte offesa con l’interesse dell’amministrazione militare; 
- le pene principali e accessorie, per le quali si introduce, rispettivamente, la previsione della multa e l’abrogazione delle pene militari accessorie, che vengono così ricondotte alla disciplina della legge penale comune. Per quanto riguarda i limiti di pena sono state eliminate disarmonie tra i limiti edittali per i reati previsti dalla legge penale militare, e quelli previsti per analoghe fattispecie dal codice penale e dalle leggi speciali, curandone il coordinamento (in particolare per i delitti contro la personalità dello Stato e contro la persona, ma anche per i reati commessi nel corso delle operazioni all’estero); 
- l’armonizzazione dei delitti contro la persona e l’amministrazione militare con gli analoghi istituti disciplinati dal codice penale. Ad esempio le condotte illecite riconducibili a vicende di natura privata occorse tra militari volontari fuori delle strutture militari e per cause estranee al servizio, mancando un interesse militare meritevole di tutela innanzi al giudice militare, vengono devolute alla giurisdizione ordinaria; 
- l’abrogazione delle fattispecie non più attuali, ritenute incostituzionali o tacitamente abrogate ovvero sprovviste di offensività sufficiente a giustificarne la rilevanza sul piano penale, come le disposizioni in materia di duello, attività sediziosa, domanda o reclamo collettivo eccetera; 
- l’introduzione di specifiche fattispecie autonome che offendono interessi militari o circostanze aggravanti, come quelle del furto di armi, del cosiddetto «nonnismo», di reati commessi nel corso di operazioni militari armate all’estero ovvero in operazioni condotte in caso di pubblica calamità e dell’omicidio tra pari grado commesso in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina ovvero in luogo militare. Nel caso dell’omicidio, in tali circostanze, invece, secondo la disciplina vigente costituisce reato militare soltanto l’omicidio tra militari di grado diverso; 
- la revisione e razionalizzazione dei reati contro la disciplina militare, c;he delimitano l’ambito dei reati militari ai soli fatti effettivamente lesivi di interessi militari. Ad esempio per il reato di disobbedienza viene esclusa la punibilità del militare che, avendo dichiarato di non voler eseguire l’ordine, lo esegue comunque dopo la reiterazione da parte del superiore; 
- la procedura penale militare, per la quale si conferma l’applicazione delle norme del codice di procedura penale, salva diversa disposizione di legge, mantenendo soltanto le disposizioni necessarie, previa opportuna modifica; 
- le missioni internazionali, per le quali si prevedono norme penali sostanziali per perseguire gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, come nel caso di cattura di ostaggi, tortura, violenza arbitraria contro civili che non prendono parte alle operazioni militari e norme in materia di arresto, fermo e misure cautelari personali e adempimenti connessi, riprendendo e aggiornando istituti già applicati nelle missioni internazionali ma inseriti in molteplici testi normativi; 
- l’inserimento nella legge n. 180 del 1981, sull’ordinamento giudiziario di pace, del nuovo articolo 4-bis, recante disposizioni in materia di ufficio militare di sorveglianza. Tale articolo riproduce pressoché integralmente, per esigenze meramente sistematiche, le disposizioni contenute nell’articolo 409 del codice penale militare di pace relative all’ufficio militare di sorveglianza, esplicitando, in particolare, il rinvio - per il magistrato militare di sorveglianza - alle corrispondenti norme relative alle funzioni e ai provvedimenti del magistrato ordinario di sorveglianza.