Vanno ridotti i rischi sul lavoro e si deve tutelare chi è invalido
Il 10 ottobre è stata la «Giornata per le vittime sul lavoro»
di Alberto Stramaccioni
Anche in Umbria e in particolare a Perugia, Domenica 10 ottobre è stata celebrata la «Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro» organizzata in particolare dall’ANMIL. Un istituto impegnato nello sviluppare un’utile cultura della prevenzione, ponendo particolare attenzione (nell’ambito delle previsioni del decreto legislativo 626 del 1994) alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori in materia di sicurezza più in generale.
Una questione sempre drammatica anche in una regione come la nostra che è tristemente nota in questo campo per essere ai primi posti in Italia. Ma naturalmente il problema è più generale e mentre occorre ridurre drasticamente i rischi serve anche tutelare chi è realmente invalido.
Gli incidenti sul lavoro sono purtroppo una quota importante delle cause della disabilità.
Nel 2003, rilevazione del 30 aprile 2004, sono stati 977.800, di cui 881.670 nell’industria e 71.100 in agricoltura e 25.000 tra i Dipendenti dello Stato. I morti sul lavoro sono stati 1394 circa 116 al mese. Quasi 4 al giorno.
Ma, se è importantissimo prevenire, bisogna poi intervenire tempestivamente ed adeguatamente per sostenere chi è purtroppo vittima dell’infortunio sul lavoro.
Una serie di questioni attinenti proprio la tutela dell’infortunato da una parte ed il reinserimento lavorativo dall’altra, preoccupa fortemente la categoria.
L’art. 55, comma 2, quinto periodo, della legge 27 maggio 1999 n. 144, , come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 78 comma 26 lettera b) stabiliva un termine di sperimentazione di due anni del nuovo sistema di indennizzo del danno biologico al fine di consentire l’emanazione di disposizioni correttive ed integrative in materia.
A tutt’oggi, scaduto il periodo di sperimentazione, non si è ancora addivenuti ad un affinamento del sistema. Inoltre, si è rilevata una grave carenza in ordine all’adeguamento della quota di rendita imputabile al danno biologico, per la quale non viene previsto alcun meccanismo di indicizzazione automatica.
L’articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, ha stabilito il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, di reversibilità o l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) – liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale – e la rendita vitalizia liquidata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa.
L’articolo 73 della n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 200l) ha solo in parte sanato questa situazione escludendo, dal 1° luglio 2001, il trattamento pensionistico di reversibilità dell’assicurazione generale obbligatoria (ma anche per quelli erogati dalle forme sostitutive, esclusive ed esonerative) dal divieto di cumulo con la rendita ai superstiti erogata dall’INAIL. Una misura doverosa ma ancora del tutto insufficiente. L’obiettivo è ora quello di addivenire alla soppressione totale del divieto di cumulo tra le prestazioni INPS e la rendita INAIL, in ragione della natura puramente risarcitoria di quest’ultima, derivando da un rapporto assicurativo e non assistenziale.
Anche quest’anno i percettori di rendite erogate dall’INAIL dovranno avere la pazienza di aspettare a lungo prima che siano pagati gli importi arretrati relativi all’adeguamento del 2,09% loro spettanti a decorrere dal gennaio 2004.
Tre sono le richieste fondamentali dell’ANMIL, che rappresentano altrettanti obiettivi ineludibili per un trattamento equo, adeguato e puntuale da riservare ai lavoratori vittime di infortuni e malattie professionali, ed ai loro superstiti, che percepiscono le rendite INAIL:
a) la prima è sicuramente l’agganciamento delle rendite al solo parametro delle variazioni salariali, da riconoscere annualmente con effetto dal 1° gennaio, qualunque sia la percentuale di variazione;
b) la seconda è l’immediato adeguamento all’andamento dell’inflazione rilevato dall’ISTAT degli indennizzi per danno biologico, recuperando il periodo 2000-2004 e, comunque, in attesa che le relative tabelle vengano rideterminate in modo equo e non limitato da disponibilità di bilancio;
c) la terza è che il meccanismo di adeguamento delle rendite faccia capo alla responsabilità di bilancio e gestionale dell’INAIL, senza la necessità della decisione politica da parte del Governo, cioè di quel decreto ministeriale che era previsto per determinare i parametri degli articoli 116 e 234 del testo unico e che tanti ritardi provoca ogni anno.
A quasi cinque anni di distanza dalla sua entrata in vigore non decolla ancora il nuovo collocamento al lavoro dei disabili.
E’ da rilevare positivamente che nel 2002 più di 22 mila persone hanno trovato un’occupazione: il 23% nelle regioni del nord-est, il 37% in quelle del nord-ovest, il 21% al centro e solo il 19% nelle regioni del sud e nelle isole. Rispetto al 2001 un aumento in termini assoluti pari a circa il 4%, ma rispetto ad incrementi nel nord-ovest e nel centro, rispettivamente il 24 e il 23%, gli avviamenti si sono ridotti nelle altre due aree, facendo registrare un meno 13% nel nord-est e un meno 16% nel mezzogiorno. Più della metà delle assunzioni (13.500) sono state effettuate dalle amministrazioni comunali.
Ma il Rapporto 2003 dell’Isfol, che fotografa lo stato di attuazione della riforma sottolineando come essa abbia rappresentato una svolta decisiva, giudizio da subito espresso dall’ANMIL, soprattutto con riferimento alla nozione di collocamento mirato da essa introdotta fa emergere una situazione preoccupante.
Quasi il 40% dei Centri per l’impiego non ha attivato servizi specifici per il collocamento delle persone disabili, mentre è il 21 % delle province ha non aver ancora costituito il Comitato tecnico, l’organismo, cioè, che dovrebbe valutare le capacità lavorative ed indicare i percorsi di inserimento.
Nel contempo non sembra che le imprese abbiano recepito (o voluto recepire?) la portata innovativa della legge 68/99, considerata la loro scarsa domanda registrata dall’Isfol, secondo cui la copertura da parte dei datori di lavoro garantisce il lavoro solo al 18% degli avviati dagli uffici di collocamento.
L’insieme del centrosinistra ha elaborato una proposta di legge con l’obiettivo di favorire l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro di tutte donne disabili attraverso azioni positive finalizzate a rimuovere tutti gli ostacoli che ne impediscono il reinserimento e una effettiva integrazione nel mondo del lavoro.
Proprio a partire dal quadro relativo alla condizione delle donne disabili in Italia, tracciato da una recente ricerca promossa dall’ANMIL, in collaborazione con l’INAIL, sono emersi elementi specifici legati alla condizione della disabilità al “femminile”. Le donne con disabilità, infatti, pur dimostrando di avere la capacità di non rinunciare alla propria vita dopo l’evento invalidante, si trovano a dover affrontare atteggiamenti sfavorevoli particolari in ambito lavorativo e, soprattutto, una grande difficoltà a proseguire la propria attività professionale.
In Commissione Affari Sociali della Camera è iniziata la discussione sulla proposta di legge che consente alle Associazioni di tutela degli invalidi di costituire patronati. La norma, approvata dal Senato, anche con il voto del centrosinistra pone qualche problema sia di copertura finanziaria che politico. La stessa infatti è stata più volte in precedenza osteggiata dalle organizzazioni sindacali. Richiederà pertanto un lavoro di approfondimento e di mediazione.
Più in generale occorre prendere in considerazione la proposta di Legge di iniziativa popolare elaborata dall’ANMIL che prevede il riordino in un nuovo testo unico delle norme che regolano l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall’INAIL. Il T.U. dovrebbe prevedere inoltre norme per la prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, per il reinserimento nel mondo del lavoro e norme per regolamentare gli indennizzi per i danni subiti.




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