Il parere sulla riforma dell’ordinamento giudiziario
Intervento dell’on. Alberto Stramaccioni del 25 luglio 2007 alla Commissione Difesa della Camera dei Deputati.
La Commissione Difesa è oggi chiamata ad esprimere il proprio parere in ordine al disegno di legge, approvato dal Senato, recante modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario.
Ricordo che la disciplina dell’ordinamento giudiziario è stata già modificata nella scorsa legislatura per mezzo di una serie di decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega n. 150 del 2005. Rammento altresì che anche in questa legislatura, il Parlamento è intervenuto sulla materia dell’ordinamento giudiziario con la legge 24 ottobre 2006, n. 269, modificando due decreti riguardanti l’assetto dell’ufficio del pubblico ministero e la disciplina del procedimento disciplinare dei magistrati.
Tale legge, inoltre, ha sospeso, fino al 31 luglio 2007, l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 160 del 2006, recante la nuova disciplina dell’accesso in magistratura, della progressione economica e dell’attribuzione di funzioni. Il presente disegno di legge è quindi volto a modificare il citato decreto legislativo, ossia le norme che dovrebbero entrare in vigore dal 1° agosto 2007, nonché il decreto legislativo n. 26 del 12006, relativo all’istituzione della scuola della magistratura, e il decreto legislativo n. 25 del 2006, concernente il consiglio direttivo della Cassazione e i consigli giudiziari. La finalità del provvedimento è quindi quella di modificare la disciplina dell’ordinamento giudiziario, salvaguardando il principio costituzionale secondo cui la distinzione dei magistrati è determinata esclusivamente dalla diversità delle funzioni svolte. Insieme al tema della separazione delle funzioni si prevede altresì una nuova disciplina dell’accesso in magistratura e del tirocinio per i vincitori di concorso, chiamati non più uditori giudiziari ma magistrati ordinali; si specificano le Funzioni dei magistrati; sono dettati nuovi criteri sulla valutazione della professionalità dei magistrati e sul conferimento delle funzioni stesse; sono stabiliti periodi di permanenza nell’ufficio, nonché la temporaneità degli uffici direttivi, rinnovabili una sola volta e solo dopo una positiva valutazione dei risultati conseguiti, eliminando il rischio della automaticità della carriera dei magistrati dovuta ad una valutazione della loro professionalità da parte del CSM meramente formale, mediante un sistema, anch’esso concorsuale come quello previsto dalla riforma Castelli (a decorrere dalla prima nomina, tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio); è stata modificata la disciplina della Scuola superiore della magistratura nonché quella relativa ai Consigli giudiziari ed al Consiglio direttivo della Corte di cassazione; sono previsti poi degli interventi specifici su particolari questioni, per lo più di natura transitoria.
Le competenze della Commissione Difesa sono marginalmente interessate dal
provvedimento in esame, in quanto, dopo che il Senato ha disposto lo stralcio del complesso delle
disposizioni sulla magistratura militare, l’unica norma che dovrebbe aver determinato
l’assegnazione in sede consultiva alla Commissione Difesa è quella di cui all’articolo 2, comma 13,
che, nel novellare l’articolo 52 del decreto legislativo n. 160 del 2006, estende l’applicazione delle
disposizioni del decreto medesimo, in quanto compatibili, anche alla magistratura militare, ad
eccezione di quelle del capo I in materia di ammissione in magistratura. Tuttavia, poiché ritengo
che tale disposizione non abbia alcun effetto sul trattamento economico e normativo del personale
militare né sulle altre competenze della Commissione Difesa, propongo di esprimere nulla osta sul
testo del provvedimento.
On. Stramaccioni – Roma, 25 luglio 2007






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